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LO STATUTO DEL CRA2A

A seguire lo Statuto del CRA2A - Circolo Ricreativo A2A.

LINK UTILE: Consulta le delibere del Consiglio Direttivo e le comunicazioni istituzionali.

È costituita una associazione riconosciuta denominata “Circolo Ricreativo A2A (CRA2A)”. L’associazione è costituita, ai sensi dell’articolo 11 della Legge 300/1970 (così come successivamente modificata) tra i prestatori di lavoro subordinato della società A2A S.p.A., nonché delle società dalla stessa controllate, collegate e/o consociate, in attuazione degli accordi contrattuali nazionali (CCNL per i lavoratori addetti al settore Elettrico e Gas Acqua) e degli accordi sindacali aziendali conseguenti che regolano le attività di carattere culturali, ricreative e assistenziali. L’associazione è il risultato della fusione per incorporazione da parte dell’associazione riconosciuta ed iscritta nel libro persone giuridiche della Prefettura di Milano al n. d’ordine 17041, pag. 6368 del volume 8° denominata “Circolo Ricreativo Azienda Energetica Municipale (CRAEM)” di Milano, con l’associazione non riconosciuta “CRAL ASM Bergamo (CRAL)”, e con l’associazione non riconosciuta “CRASM Brescia (CRASM)”.

L'Associazione ha sede in Milano.
Il trasferimento della sede nell’ambito del medesimo Comune potrà essere effettuato con decisione del Consiglio Direttivo e con efficacia nei confronti dei terzi dal momento della sua iscrizione nel competente registro; per il trasferimento della sede in altro Comune occorrerà la corrispondente modifica del presente articolo secondo la procedura prevista dalla legge e dal presente Statuto.
Delegazioni e uffici potranno essere costituiti in Italia per il raggiungimento delle proprie finalità e per svolgere le attività ad esse strumentali ed accessorie nonché attività di promozione e di sviluppo delle relazioni nazionali di supporto.
Le finalità si esplicano nell’ambito regionale e nazionale. Le sedi e i beni dell’Associazione sono utilizzati solo a fini istituzionali.

L'Associazione non ha scopo di lucro ed è dotata di autonomia finanziaria. L’Associazione ha lo scopo di favorire lo sviluppo della personalità umana e valorizzare il tempo libero dei propri associati e partecipanti.
L’Associazione per attuare i propri scopi svolgerà le seguenti attività: programmazione, coordinamento e gestione delle attività culturali, ricreative, turistiche, sportive ed assistenziali  rivolte a migliorare qualitativamente l’utilizzo del tempo libero da parte dei Soci; sviluppare attività assistenziali  non socio – sanitarie mediante l’erogazione di sussidi; gestire  – in via strumentale, accessoria e non prevalente spacci e/o vendite promozionali di generi alimentari e vari, stipulando convenzioni, sviluppando e gestendo qualsiasi attività promossa in A2A S.p.A. in conformità all’articolo 11, comma 1 della Legge 300/1970 (così come successivamente modificata), ai CCNL ed agli accordi sindacali sottoscritti in materia a favore dei Soci. Nel rispetto dello Statuto e con le modalità previste dagli appositi regolamenti, svilupperà attività in campo sociale, quali la gestione delle case vacanze e campeggi per i Soci.
L’Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nell’ambito e nei limiti degli scopi statutari.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

  • a) dai beni conferiti in sede di costituzione dell’Associazione, quali risultano dall'atto costitutivo;
  • b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
  • c) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
  • d) da donazioni, legati, lasciti.

I proventi con cui provvedere alla attività ed alla vita dell'associazione sono costituiti:

  • a) dai contributi aziendali derivanti da accordi sindacali nazionali e/o di secondo livello;
  • b) dalle quote associative;
  • c) dai contributi degli Associati a fronte di specifiche prestazioni;
  • d) dai redditi dei beni patrimoniali;
  • e) dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni, nonché dalle raccolte pubbliche di fondi purché non in contrasto con i fini istituzionali dell’Associazione.

Previa richiesta di adesione (anche contenuta nel relativo contratto di lavoro) e versamento della quota associativa ai  sensi del successivo articolo 8, sono Soci dell’Associazione:

  • (i) tutti i dipendenti, compresi i lavoratori in periodo di prova, di A2A S.p.A., sue controllate, collegate e/o consociate, per i quali è versata la contribuzione prevista dai CCNL applicati (CCNL per il settore Elettrico e CCNL per il settore Gas - Acqua ed eventuali ulteriori CCNL per i quali sono versati gli appositi contributi);
  • (ii) i dipendenti assunti con contratto di apprendistato nonché i dipendenti assunti con altre tipologie di contratto di lavoro e per i quali sono versati gli appositi contributi.

Previo versamento della relativa quota di partecipazione ai sensi del successivo articolo 8, sono Partecipanti dell’Associazione:

  • (i) tutti i Soci indicati nell’articolo 6,) collocati a riposo ex dipendenti di A2A S.p.A. sue controllate, collegate e/o consociate che hanno prestato servizio presso le sedi rientranti nel perimetro del nuovo circolo ricreativo unico, titolari di pensione diretta conseguita per effetto di prestazione lavorativa;
  • (ii) i lavoratori che abbiano cessato il rapporto di lavoro con A2A, sue controllate, collegate e/o consociate, per i quali – previa richiesta di adesione e previe specifiche intese sindacali di accompagnamento alla pensione (sottoscritte sulla base della disciplina legale ratione temporis vigente) - siano versati contributi;
  • (iii)  gli appartenenti al nucleo familiare del Socio o del Partecipante di cui ai precedenti punti (i) e (ii) con questo intendendosi purché conviventi:
    • il coniuge (anche non fiscalmente a carico), l’unito civilmente, il convivente parte del relativo contratto e i discendenti in linea retta di primo grado (intendendosi queste ultime 3 fattispecie nei soli casi di soggetto fiscalmente a carico) – del Socio;
    • il coniuge  (anche non fiscalmente a carico), l’unito civilmente, il convivente parte del relativo contratto e i discendenti in linea retta di primo grado (intendendosi queste ultime 3 fattispecie nei soli casi di soggetto fiscalmente a carico – del Partecipante di cui ai precedenti punti (i) e (ii).

         Con riferimento  ad essi, il versamento della relativa quota di partecipazione si intenderà ricompreso nelle quote di iscrizione del Socio o del Partecipante di cui ai precedenti punti (i) e (ii).

  • (iv) i lavoratori assunti dall’Associazione alle proprie dipendenze, secondo le condizioni definite dall’associazione stessa.
  • (v)  alle condizioni deliberate dal Consiglio Direttivo, secondo i criteri e i limiti stabiliti e nel rispetto dei regolamenti, concordate tra le OO.SS firmatarie dei CCNL e A2A S.p.A., sue controllate, collegate e/o consociate e/o altre aziende interessate, possono partecipare all’attività dell’Associazione i lavoratori delle società del gruppo A2A e quelli di altre aziende dei settori elettrico e gas – acqua. Mediante convenzioni con altre Associazioni del tempo libero è aperta ai rispettivi soci, a condizione di reciprocità, la frequenza a determinate attività culturali, ricreative, sportive e turistiche dell’Associazione.
  • a)Quote Soci: le quote previste per l’iscrizione dei Soci verranno versate nelle forme e con le modalità concordate tra organizzazioni sindacali e parte datoriale.
  • b) Quote Partecipanti:  Fermo restando ed impregiudicato quanto stabilito con riferimento ai Partecipanti di cui all’articolo 7  (iii), le restanti categorie di Partecipanti sono invece tenute direttamente al pagamento della quota di partecipazione che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Le quote versate per i Soci e dai Partecipanti  non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione.

a) Tutti i Soci e i Partecipanti hanno diritto di:

  • (i)   essere adeguatamente informati sulle attività dell’Associazione e di poterne controllare l’andamento;
  • (ii)  partecipare alle attività ed iniziative materiali dell’Associazione nei limiti, alle condizioni e con le modalità stabilite dai regolamenti dell’Associazione e approvati dall’Assemblea dei Delegati secondo il principio di democraticità, salvo quanto previsto dal presente statuto.

b) Tutti i Soci:

  • (i) hanno altresì il diritto elettorale attivo e passivo nelle forme stabilite dal Regolamento Elettorale per la nomina dei Delegati;
  • (ii) prendere atto dell’ordine del giorno dell’Assemblea dei Delegati, di prendere visione del bilancio consuntivo, di consultare i libri e i verbali degli organi sociali.
  • (iii) esprimere il proprio voto nei casi di cui al successivo articolo 32.

Tutti i Soci e i Partecipanti devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.  E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di Socio o di Partecipante deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo. La qualità di Socio o Partecipante non è trasmissibile.

Tale qualità (di Socio o di Partecipante a seconda dei casi) si perde nei seguenti casi:

  • 1)      Per i Soci, con la cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro o per recesso notificato per iscritto al Consiglio Direttivo.
  • 2)      Per i Partecipanti con recesso da notificare per iscritto al Consiglio Direttivo.
  • 3)      Per i Soci e i Partecipanti nel caso in cui, non siano effettuati i pagamenti delle quote associative e di partecipazione annuali entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo per quanto concerne i Partecipanti e dagli accordi esistenti tra organizzazioni sindacali e parte datoriale per quanto concerne i Soci.
  • 4)      Per i Partecipanti quando viene meno il vincolo familiare di cui all’articolo 7 (iii).
  • 5)      Per tutti i Soci e i Partecipanti quando:
  • a)      non osservino le disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti nonché le deliberazioni adottate dagli Organi Statutari;
  • b)      quando arrechino danno morale e/o materiale all’Associazione o tengano una condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi dell'associazione.
  • 6)      Per morte.
  • 7)      Per decadenza: essa è pronunciata dal Consiglio Direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa.

Nelle ipotesi di cui al punto 5), la perdita della qualifica di Socio o di Partecipante è deliberata, previa sospensione in caso di urgenza decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice, e comunicazione al Socio o al Partecipante dall’Assemblea dei Delegati alla prima occasione utile dopo l’evento cagionante la stessa. Tali delibere devono essere motivate e comunicate all’interessato con raccomandata A/R o posta elettronica certificata entro 30 (trenta) giorni dalla loro assunzione. Contro le delibere suddette e ammesso ricorso per raccomandata A/R o posta elettronica certificata da parte dell’interessato al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta ricezione della raccomandata o posta elettronica certificata, il quale si pronuncia entro i successivi 30 (trenta giorni). Il ricorso al Collegio dei Probiviri non ha effetto sospensivo del provvedimento, ma meramente conciliativo ed è sempre ammessa l’impugnazione avanti alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell’articolo 24 del Codice Civile. Il Socio o il Partecipante potranno essere riammessi, su richiesta, con decisione motivata del Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea dei Delegati alla prima occasione utile dopo l’evento cagionante la stessa.

Nei casi di cui ai precedenti punti da 1 a 4 e al punto 6 la perdita della qualifica opera automaticamente senza la necessità di una delibera del Consiglio Direttivo.

Il Socio e il Partecipante sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e i regolamenti interni. In caso di infrazione a quanto sopra o di insofferenza alle comuni regole di educazione e reciproco rispetto e quando ciò non sia di tale gravità da comportare l’esclusione del Socio o del Partecipante ai sensi del precedente articolo 10, il Consiglio Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni, da ratificarsi in occasione della prima Assemblea dei Delegati utile:

  • a) ammonizione verbale;
  • b) ammonizione scritta;
  • c) sospensione da ogni attività e beneficio associativo per un periodo non superiore a 1 (un) anno.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c) il Socio o il Partecipante potrà presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della sanzione comminata per raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Il Collegio dei Probiviri è tenuto a pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del ricorso.

Sono organi dell'associazione:

  • a) l'Assemblea dei Delegati;
  • b) il Consiglio Direttivo;
  • c) il Collegio dei Probiviri;
  • d) il Segretario Generale;
  • e) il Collegio dei Sindaci;
  • f) il Revisore;
  • g) il Presidente;
  • h) il Vice Presidente;
  • i) l’Assemblea Speciale.

L’Assemblea sarà composta da un numero di componenti  (Delegati) che rispetti il seguente criterio: 1 (uno) Delegato per 150 (centocinquanta)  Soci fermo restando che,  in ogni caso, i componenti dell’Assemblea  non potranno essere mai inferiori a 50 (cinquanta) Delegati.
I Delegati devono essere maggiorenni e vengono eletti dai Soci. I Soci nominano i Delegati, ogni tre anni, a seguito di assemblea speciale che è convocata con le modalità di cui all’ articolo 14 e che potrà tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni previste dall’articolo 15 (l’“Assemblea Speciale”).

L’Assemblea Speciale:

  • in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti dei Soci presenti;
  • in seconda convocazione l’Assemblea delibera per ciascuna materia con il voto favorevole della maggioranza dei Soci aventi diritto di voto intervenuti sulla stessa, qualunque sia il loro numero.

Le modalità di nomina dei Delegati verranno disciplinate da specifico regolamento elettorale approvato dal Consiglio Direttivo (“Regolamento Elettorale per la nomina dei  Delegati”).
I Delegati possono essere scelti esclusivamente tra i Soci e restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Qualora uno dei Delegati, nel corso del mandato, cessi dall’incarico per qualsiasi motivo, si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento Elettorale per la nomina dei Delegati. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all’atto della sua elezione.
L’Assemblea dei Delegati deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
L'Assemblea dei Delegati deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità.
L’Assemblea dei Delegati può essere altresì convocata su richiesta scritta al Consiglio Direttivo sottoscritta da almeno 1/10 (un decimo) dei Delegati specificando l’ordine del giorno da trattare.
L’Assemblea dei Delegati delibera sulle seguenti materie:

  • a)      nomina e revoca i componenti degli organi sociali, anche secondo il meccanismo di elezione ai sensi del presente statuto e del relativo regolamento;
  • b)      approva il bilancio consuntivo e quello preventivo e le relative variazioni in corso d’anno;
  • c)      delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • d)      delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • e)      approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e  i regolamenti elettorali;
  • f)       delibera lo scioglimento e la trasformazione previo parere vincolante dell’ Assemblea Speciale ai sensi del successivo articolo 32;
  • g)      delibera la fusione o la scissione dell'associazione;
  • h)      delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
  • i)       nomina del Revisore.

Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo (fisico o virtuale) dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare inviato a ciascuno Delegato a mezzo lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica (con ricevuta di recapito) ovvero affisso nelle sedi dell’Associazione e presso tutte le sedi lavorative di A2A S.p.A., nonché delle società dalla stessa controllate, collegate e/o consociate, ove prestano servizio i Delegati e sul sito internet dell’Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata.
L'avviso di convocazione fisserà anche la data per l’eventuale seconda convocazione, purché non nel medesimo giorno. L’avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione alle condizioni di cui al successivo articolo 15.

Ogni Delegato ha diritto di voto nell’Assemblea dei Delegati su tutte le materie rimesse alla deliberazione della stessa.

L’Assemblea dei Delegati in generale:

  • in prima convocazione è validamente costituita per ciascuna materia con la presenza della maggioranza dei Delegati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti dei Delegati presenti.
  • in seconda convocazione l’Assemblea dei Delegati delibera per ciascuna materia con il voto favorevole della maggioranza dei Delegati aventi diritto di voto intervenuti sulla stessa, qualunque sia il loro numero.

Per le deliberazioni concernenti l’approvazione delle modifiche dello statuto, la fusione o la scissione occorre:

  • in prima convocazione la presenza di almeno i due terzi (2/3) dei Delegati aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
  • in seconda convocazione, l’Assemblea dei Delegati è validamente costituita con la maggioranza dei Delegati aventi diritto di voto e delibera con la maggioranza dei voti dei Delegati presenti.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento e trasformazione  dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei Delegati previo parere dell’Assemblea Speciale ai sensi del successivo articolo 32.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.
Le riunioni dell’Assemblea dei Delegati si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

  • a.   che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  • b.   che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  • c.   che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea dei Delegati è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero in caso di sua assenza dal Vice Presidente, assistito dal Segretario Generale, o da altra persona designata dagli intervenuti.
Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della seduta.

Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese.

L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 15 membri, scelti tra i dipendenti di A2A S.p.A., sue controllate, collegate e/o consociate, fermo restando che la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo dovrà essere scelta tra i Soci. I componenti del Consiglio Direttivo verranno individuati, con le modalità indicate nel successivo articolo 26, secondo il seguente criterio:

  • 9 membri  eletti dai Delegati;
  • 6 ulteriori membri, eletti dai Delegati su lista o liste predisposte e presentate da A2A S.p.A.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti per un massimo di tre mandati consecutivi. La durata in carica del Consiglio Direttivo è prorogata, rispetto alla originaria scadenza, fintantoché non si sia provveduto alla elezione dei nuovi componenti dell'organo medesimo.
La cessazione del rapporto di lavoro con A2A S.p.A., sue controllate, collegate e/o consociate, per qualsiasi causa si verifichi, comporta l’automatica decadenza dalla carica di membro del Consiglio Direttivo.
Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione sulla base dei voti ottenuti dai primi non eletti di ciascuna lista in occasione delle elezioni, fermo restando l’obbligo di mantenere inalterato il principio di rappresentatività così come sopra descritto (così ad esempio ove venisse a mancare un membro nominato dalla lista presentata da A2A, il suo sostituto dovrà essere scelto dalla medesima lista).
I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio  Direttivo che li ha eletti.
La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute e documentate.
Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica (con ricevuta di recapito) almeno sette giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, fax o messaggio di posta elettronica da inviarsi almeno quarantotto ore prima, contenente l'indicazione del giorno, dell’ora, del luogo (fisico o virtuale ) della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare.
L’avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.
Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, il Collegio Sindacale e il Revisore, se nominato ai sensi dell’articolo 23, ultimo comma.
Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

  • a)      che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • b)      che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  • c)      che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.
È fatto obbligo ai membri del Consiglio Direttivo di partecipare alle riunioni dello stesso. Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo o, comunque, se inferiori, a quelle tenute nel corso di un intero esercizio sociale, è considerato dimissionario.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente assistito dal Segretario Generale o, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione compresi fra gli altri, quelli di:

  • a)      assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione; vigilare sull'osservanza dello statuto e delle relative norme, nonché dei regolamenti delle attività istituzionali;
  • b)      indire le elezioni;
  • c)      attuare le modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea dei Delegati e proporre eventuali modifiche statutarie da sottoporre all’Assemblea dei Delegati;
  • d)      redigere la proposta di bilancio consuntivo annuale e preventivo dell’Associazione da sottoporre all'approvazione dell’Assemblea dei Delegati;
  • e)      propone all’Assemblea i programmi generali delle attività dell’Associazione;
  • f)       redigere le relazioni di accompagnamento al bilancio sugli obiettivi e sull'andamento della gestione;
  • g)      deliberare le eventuali variazioni del bilancio di previsione rese necessarie, in corso d'anno, da eccezionali e validi motivi;
  • h)      deliberare gli impegni di spesa dell'Associazione la cui decisione non sia delegabile all'Ufficio Tecnico Amministrativo;
  • i)       deliberare sulla costituzione e le funzioni meramente organizzative di sezioni e sull'assegnazione dei mezzi finanziari alle sezioni sulla base del programma già approvato e di quanto previsto dai piani e dal bilancio;
  • j)       proporre all’Assemblea dei Delegati per la sua approvazione i regolamenti delle attività istituzionali; deliberare su tutti i regolamenti che non sono di competenza dell’Assemblea dei Delegati secondo quanto stabilito nel presente statuto;
  • k)      deliberare i criteri generali per la definizione dell'organico e del trattamento economico/normativo del personale dipendente dell'Associazione;
  • l)       curare i processi di acquisto, comodato, locazione e alienazione di beni mobili e immobili;
  • m)   determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione, nel quadro delle finalità e degli scopi sociali e secondo gli obiettivi definiti nel piano di gestione;
  • n)      stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
  • o)      negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie in favore proprio o di altri soggetti senza scopo di lucro;
  • p)      deliberare sull'ammissione di nuovi soci ed adottare i provvedimenti di sospensione di cui all’articolo 10 e quelli di cui all’articolo 11 del presente statuto;
  • q)      convocare l’Assemblea dei Delegati;
  • r)       deliberare sui programmi di assunzione del personale e sulle promozioni del personale dipendente sulla base delle motivazioni fornite dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Amministrativo;
  • s)      nominare o assumere personale in ragione della qualità ed esperienza professionali;
  • t)       nominare i consulenti per qualsiasi branca di attività, sentito dove necessario, il parere del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Amministrativo e conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;
  • u)      deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'Assemblea dei Delegati o ad altri organi.
  • v)      promuovere la consultazione dei soci di cui al successivo articolo 32.

I 15 Membri del Consiglio Direttivo eleggono tra loro, a maggioranza assoluta, il Presidente e il Vice Presidente.
Essi resteranno in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, dura in carica tre anni e può essere riconfermato per un massimo di tre mandati consecutivi.
Il Presidente presiede l'Assemblea dei Delegati convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni e, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'Associazione.
Per il migliore espletamento del suo mandato il Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, conferisce deleghe al Vice Presidente e/o ad altri membri del Consiglio Direttivo, per specifiche competenze, nonché procure al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Amministrativo. In caso di assenza o impedimento del Presidente che non gli permettano di presiedere e dirigere l’Assemblea dei Delegati e/o le riunioni del Consiglio Direttivo, le sue funzioni verranno attribuite al Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo nominerà a maggioranza assoluta dei propri membri il Segretario Generale. Il Segretario Generale rimarrà in carica quanto il Consiglio Direttivo, è rieleggibile per un massimo di tre mandati consecutivi ed è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo.
A lui competono:

  • (i) la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo che sottoscrive unitamente al Presidente e, se delegati, dal Consiglio Direttivo;
  • (ii) il coordinamento e l'organizzazione di tutta l'attività gestionale, esecutiva ed economica dell'associazione che non sia di competenza del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Amministrativo, nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Delegati;
  • (iii) le operazioni di pagamento ed incasso sui conti correnti dell'Associazione, sempre nei limiti individuati dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti, designati anche tra i non Soci, e nominati dall’Assemblea dei Delegati.
Il Collegio dei Sindaci elegge a maggioranza assoluta il Presidente.
I compiti del Collegio dei Sindaci sono quelli previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile. Inoltre, il Collegio dei Sindaci è tenuto ad adire le elezioni degli organi dell'Associazione, nel caso in cui a ciò non abbia provveduto il Consiglio Direttivo nei termini previsti dal presente Statuto e dal regolamento elettorale. I componenti del Collegio dei Sindaci dovranno essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti. Salvo quanto disposto nel seguente paragrafo, spetta al Collegio dei Sindaci anche la revisione legale dei conti.
L’Assemblea dei Delegati, qualora non affidi al Collegio dei Sindaci la revisione legale, avrà l’obbligo di nominare per la revisione legale dei conti un Revisore o una società di revisione legale che opererà come Revisore, iscritti nell’apposito registro. Ad essi sarà affidata la revisione legale del bilancio consuntivo annuale della Associazione.

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti eletti dai Delegati in base a specifico  regolamento elettorale. Il Collegio dei Probiviri elegge a maggioranza assoluta il Presidente.
Il Collegio dei Probiviri è competente per la risoluzione delle controversie tra Soci e Organi dell’Associazione secondo quanto stabilito negli articoli 10 e 11 del presente statuto.

Tutte le cariche sociali previste dal presente statuto hanno durata di tre anni e sono rinnovabili con i limiti indicati per ogni singola carica.
Tutte le cariche sociali conferite ai Soci non danno diritto a compenso alcuno. Le cariche di membro del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri e di Revisore Legale sono tra loro incompatibili; è parimenti incompatibile la qualità di dipendente dell'Associazione con qualsiasi carica sociale. L'Associazione provvederà a stipulare a favore di tutti coloro che ricoprono cariche sociali, opportune polizze assicurative che li salvaguardino da eventuali danni patrimoniali personali conseguenti ad errori o colpe, senza dolo, connesse all'espletamento del mandato.

Le elezioni ordinarie del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri si svolgeranno in un'unica sessione nell'intero territorio su cui opera A2A S.p.A. secondo le modalità stabilite da specifica disciplina (la “Disciplina per la costituzione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri”). La prima Disciplina per la costituzione del Consiglio Direttivo e del  Collegio dei Probiviri sarà approvata unitamente al presente statuto. Successive modifiche a detta disciplina potranno essere proposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea dei Delegati.
I Membri del Consiglio Direttivo e i componenti del Collegio dei Probiviri vengono eletti su liste.
A tal fine possono presentare liste:

  • Ciascun  Delegato esclusivamente per la nomina di 9 Membri.
  • A2A S.p.A. esclusivamente per la nomina di 6 Membri.

La ripartizione delle cariche viene effettuata proporzionalmente al numero dei voti validi riportati da ogni singola lista, applicando il sistema proporzionale puro.

Per la pluralità dei compiti attribuiti all’Associazione, e per rappresentarne compiutamente l’articolazione territoriale, il Consiglio Direttivo, su proposta dei Delegati interessati, delibera sulla costituzione e le funzioni meramente organizzative di sezioni territoriali che devono rispondere alle peculiarità delle realtà decentrate.
I responsabili delle sezioni sono eletti secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei Delegati.

L'Associazione, per il perseguimento dei suoi scopi, si avvale dell'Ufficio Tecnico Amministrativo al quale è demandato lo svolgimento materiale di tutti i compiti ed adempimenti necessari a realizzare tali scopi in coerenza con le linee programmatiche e con gli orientamenti espressi dall'Assemblea dei Delegati ed in conformità delle direttive, degli obiettivi operativi e delle priorità fissati dal Consiglio Direttivo.
La guida dell'Ufficio Tecnico Amministrativo è affidata al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Amministrativo che risponde delle azioni dell’Ufficio e del proprio operato al Consiglio Direttivo.
Egli potrà avvalersi del personale ausiliario necessario allo svolgimento delle attività dell'Ufficio, a tale compito designato con delibera dal Consiglio Direttivo. I ruoli, le funzioni e le aree di responsabilità del responsabile e del personale addetto sono definiti in dettagliati strumenti descrittivi, deliberati dal Consiglio Direttivo che fissano i contenuti professionali delle posizioni di lavoro.
Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Amministrativo predispone un idoneo disegno organizzativo dell'Ufficio Tecnico Amministrativo, definendo contenuti e livelli delle funzioni dipendenti che dovranno risultare adeguate per qualità e quantità alla realizzazione del mandato affidato alla struttura stessa.
Egli attua materialmente altresì le indicazioni strategiche e le politiche generali espresse dal Consiglio Direttivo e a questo riferisce, convertendole in linee di azione, cui dovrà uniformarsi la struttura dipendente. In tal senso formula i criteri operativi materiali per le diverse aree di competenza, concretizza la pianificazione pluriennale, il budget, i sistemi di controllo di gestione, gli standard qualitativi, valutando e allocando le risorse in modo coerente ai piani e ai programmi di azione elaborati da parte del Consiglio Direttivo. Redige altresì regolamenti e procedure di funzionamento dell'Ufficio Tecnico Amministrativo. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Amministrativo risponde, pertanto, dell'attivazione, organizzazione e controllo della struttura dipendente, per un efficace svolgimento delle attività ed un’efficiente erogazione dei servizi.

Tutte le delibere adottate dagli organi dell’Associazione devono essere trascritte sui libri preventivamente bollati e vidimati in conformità alle norme di Legge. I Soci avranno diritto, previa richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo di prendere visione dei libri sociali ed eventualmente di richiederne copia, sostenendone i relativi costi.

L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo verrà approvato con le seguenti modalità:

  • Il Consiglio Direttivo approverà la bozza del bilancio consuntivo (composto da stato patrimoniale, conto economico e relazione integrativa) entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di competenza e la bozza del bilancio preventivo entro il 31 marzo dell’anno in corso.
  • Le bozze del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo devono essere comunicate dal Consiglio Direttivo al Collegio Sindacale e al Revisore ove nominato, con la relazione sulla gestione, almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.
  • Il Collegio Sindacale deve riferire all'Assemblea dei Delegati sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione.
  • Il bilancio deve restare depositato in copia nella sede dell’Associazione, insieme con le relazioni del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Revisore, se nominato ai sensi dell’articolo 23 ultimo comma, durante i 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I Soci possono prenderne visione.

Per quanto qui non disciplinato troveranno applicazione gli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni senza scopo di lucro che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Lo  scioglimento e la trasformazione dell’Associazione sono deliberati dall’Assemblea dei Delegati previo parere vincolante dell’Assemblea Speciale.
La procedura di consultazione verrà indetta dal Consiglio Direttivo mediante affissione del relativo avviso nelle sedi lavorative e sul sito internet dell’Associazione che riporterà la modalità di espressione del voto mediante scheda cartacea o elettronica, la modalità e il termine di raccolta della scheda di voto. Il quesito sarà da considerarsi approvato solo ove almeno la maggioranza dei Soci votanti nell’Assemblea Speciale  si esprima a suo favore.
Lo scrutinio dei voti avverrà alla presenza di almeno un componente del Collegio dei Sindaci. Le modalità di scrutinio dei voti verranno disciplinate in apposito Regolamento Referendario che verrà deliberato dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento l'assemblea dei Delegati nominerà uno o più liquidatori. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori. Il patrimonio dell’associazione sarà destinato dall’Assemblea dei Delegati ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo consulto non vincolante con le fonti Istitutive.

Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.

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martedì 8 ottobre 2024

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